La Legge n.10 del 9/01/1991 (S.O. G.U. n.13 del 16/01/1991) sul risparmio energetico, obbliga la sua predisposizione nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, mentre nelle vecchie costruzioni basta la semplice maggioranza millesimale per decidere di installarla. Il D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 (S.G. G.U. n.81 del 6 aprile 2000) allart.5 Termoregolazione e Contabilizzazione modifica lart. 7 comma 3 del D.P.R.412 del 26 agosto 1993, ai sensi del comma 3 dellart. 26 della legge 9 gennaio 1991 n.10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. Il D.P.R. 412/93 invece diceva di predisporre la contabilizzazione e non di essere obbligatoriamente dotati di sistemi di contabilizzazione come attualmente la legge ha innovato. La contabilizzazione del calore consiste nella installazione di apparecchiature che misurano ( contabilizzano ), la quantità di calore effettivamente consumata a ogni singolo appartamento e consentono di regolarne la temperatura. Le spese del riscaldamento vengono suddivise in base alla norma UNI CTI 10200. Vi sarà una quota fissa decisa dall'assemblea condominiale variabile dal 20% al 50%, mentre il rimanente sarà pagato sul reale consumo di calore utilizzato. Ogni opera di isolamento delle pareti e finestre comporterà un risparmio per ogni famiglia. Esistono vari sistemi di impianti di contabilizzazione del calore, è quindi consigliabile di affidarsi a ditte specializzate che prima di eseguire i lavori, verifichino Iadeguatezza della caldaia e dei radiatori.
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