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FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE

La legge 9 gennaio 1991 N.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" all'art. 1 comma 3 tra le finalità e ambito di applicazione così recita:
"Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione di edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni... (omissis)".
Molto importante è poi il contenuto del comma 4 dell'art.1 che così recita:
"L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche."
E' stato poi emanato il Decreto Legislativo 79 del 16 marzo 1999 (G.U. N. 75 serie generale del 31 marzo 1999. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Questa legge meglio conosciuta come "liberalizzazione del mercato elettrico", all'art. 11 Energia elettrica da fonti rinnovabili, sancisce come le aziende produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili siano incentivate, in particolare:
1. Dal 2001 i produttori o distributori di energia elettrica hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati.
2. Viene precisato che l'obbligo di cui sopra si applica alle "importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, inizialmente la quota è stabilita nel 2% nell'energia eccedente i 100 GWh."
3. I soggetti importatori o produttori di energia elettrica possono adempiere all'obbligo di immettere in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche acquistando in tutto o in parte la quota o i relativi diritti da altri produttori. " Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità."
4. Il gestore nazionale della rete elettrica deve dare la precedenza a:
• Energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti energetiche alternative
• Sistemi di cogenerazione
• Fonti nazionali di energia combustibile primaria (non superiori al15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata).
5. Nel rispetto del protocollo di Kyoto sulle emissioni inquinanti, con decreto
del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato saranno emanate le direttive per attuare quanto sopra e per gli incrementi di percentuale dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per gli anni successivi al 2002.
6. Il CIPE e il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato determinano per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali e la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate all'incentivazione delle fonti rinnovabili.

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