Tra le Energie da fonti rinnovabili vi sono poi le BIOMASSE, per le quali qui di seguito riportiamo alcune notizie. Biomassa è l'energia che si può ricavare dalle sostanze organiche, esclusi i materiali plastici e i materiali fossili.
La biomassa utilizzabile per gli scopi energetici dipende da tutti i
materiali organici che possono essere impiegati come combustibili
solidi, liquidi o gassosi. Le fonti delle materie organiche delle biomasse sono: • Residui delle coltivazioni • Residui da piante coltivate a scopi energetici • Residui dalle foreste • Scarti industriali • Scarti zootecnici • Rifiuti urbani
Le biomasse sono molto importanti come fonti energetiche rinnovabili,
poiché sono sempre presenti, non inquinano nel loro impiego, non
provocano l'effetto serra. Il D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997
(Decreto Ronchi) definisce come rifiuto tutte le sostanze generate da
residui di lavorazione, siano esse di origine vegetale o non trattate.
Ad esempio elenca tra gli altri rifiuti i residui da scorie di processi
di distillazione (art. 6 ). L'art. 7 comma 3 definisce come rifiuti speciali: • Rifiuti da attività agricole e agro - industriali • Rifiuti da lavorazioni industriali Il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) classifica le varie categorie di rifiuto.
La Legge n.10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
(G.U. n.13 del 6 gennaio 1991), all'art. 3 comma 3 include tra le fonti
rinnovabili anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Il D.Lgs.16 marzo 1999 n.79 (Decreto
Bersani) "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica" (G.U. n.75 del 31 marzo
1999), fra le fonti rinnovabili riporta la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici. (art.2 comma 15).
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.401
dell'11 settembre 1999 "Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo"
(G.U. del 5 novembre 1999), nelle norme per la concessione degli aiuti
a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili nel settore agricolo, all'art. 1 comma 3 del regolamento
definisce come biomasse: • Legna da ardere • Altri prodotti e residui lignocellulosici puri • Sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agro - industriali • Colture agricole e forestali dedicate • Liquami e reflui zootecnici ed acquicoli
COME PRODURRE ENERGIA DALLE BIOMASSE
• Evitare i contrasti troppo forti, causano affaticamento e disturbi oculari.
• Evitare di guardare la televisione al buio o lavorare in un ufficio
con l'unica fonte di luce proveniente dal monitor del computer, mettere
una lampada dietro il televisore e una lampada da tavolo per il
computer. • Evitare i riflessi e le ombre, non illuminare
direttamente perché si creano ombre, preferire illuminazioni indirette
(paralumi). Per radersi o truccarsi illuminare preferibilmente ai lati
dello specchio. • Illuminare solo dove serve per risparmiare energia ed evitare sprechi
• Ad ogni superficie il suo colore, più i colori delle pareti o dei
mobili sono chiari, meno si avrà bisogno di illuminare.
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