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Accertamenti della sicurezza post contatore (delibera AEEG n. 40/04)
Il 18 marzo 2004, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la
delibera n. 40/04 dal titolo "Adozione del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas".
Il testo è stato modificato e integrato con le delibere n.129/04, n.43/05, n.192/05, n.47/06,
n.87/06 e n.147/06.
Il regolamento prevede azioni ed obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti
gas utilizzati dal Cliente finale e si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo
di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali,
per i quali rimane in vigore quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Attualmente gli obblighi per l'accertamento della sicurezza si applicano solamente per gli
impianti nuovi.
Gli obblighi per gli accertamenti della sicurezza si applicheranno gradualmente anche per gli
impianti modificati e riattivati,
applicazione prevista a partire dal 01/04/08, e per gli
impianti
di utenza in servizio, con termini di applicazione ancora da stabilire.
Cosa deve fare il Cliente finale per attivare la fornitura.
Il Cliente finale affida i lavori di realizzazione dell'impianto
di utenza a un installatore regolarmente iscritto ad una Camera
di Commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
Relativamente agli impianti effettuati nelle abitazioni ad uso civile, si ricorda
che l'installatore deve avere l'abilitazione ad effettuare i lavori sugli impianti gas ai
sensi della Legge n. 46/90. Dopo l'intervento il Cliente finale richiede l'attivazione
della fornitura gas al Venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura.
Il Venditore al momento della richiesta di preventivo per l'esecuzione lavori, fornisce al Cliente
finale il modulo
Allegato F
- Informativa preventivo per un nuovo allacciamento, e alla ricezione della richiesta di attivazione i moduli
Allegato G
- Informativa per l'Attivazione per la Fornitura
Allegato H
- Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas e
Allegato I
- Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.
Il Cliente finale deve compilare e firmare l'Allegato
H, utilizzando unicamente il modulo pre compilato ricevuto dal
Venditore.
La sottoscrizione
dell'Allegato H è l'impegno a non utilizzare l'impianto
di utenza a gas, fintanto che l'Installatore non abbia rilasciato la
"Dichiarazione di conformità" prevista dalla Legge n. 46/90 o la
"dichiarazione equipollente" nel caso di impianto non soggetto alla Legge
n. 46/90.
Il modulo Allegato I, deve essere compilato e sottoscritto con apposti timbro e
firma dell'Installatore, e successivamente consegnato al Cliente finale
comprensivo di tutta la documentazione prevista ed elencata
nell'Allegato I stesso.
Per ottenere l'attivazione del misuratore, il Cliente finale deve trasmettere
i moduli Allegato H, Allegato I con tutti gli allegati rilasciati dall'Installatore,
al recapito del Distributore indicato sul modulo Allegato H.
Il Distributore effettua l'accertamento documentale
sull'Allegato I, completo di tutti i documenti previsti,
al fine di verificare che la documentazione tecnica inerente l'impianto
gas, per il quale è richiesta l'attivazione della fornitura, sia completa
e rispetti le norme di sicurezza.
L'accertamento può avere esito:
- Positivo:
il Distributore attiva la fornitura di gas;
Negativo:
il Distributore non attiva la fornitura di gas e invia al Venditore e al Cliente
finale, almeno due giorni prima della data concordata per l'appuntamento per l'attivazione
della fornitura, una comunicazione scritta con la quale
notifica l'esito negativo dell'accertamento, e non attiverà la fornituara
gas, evidenziando le motivazioni dell'esito ed indicando
le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate e segnalando
la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della
fornitura.
In caso di esito positivo o negativo dell'accertamento documentale gli
oneri di accertamento sono addebitati dal Distributore al
Venditore, che può a sua volta addebitarli al Cliente finale.
Nel caso in cui il Distributore riceva dal Cliente finale la documentazione e
la stessa risulti incompleta, il Distributore invia al Cliente
finale e al Venditore una comunicazione scritta nella quale indica la
parte della documentazione mancante, non attiva la fornitura e sospende la
decorrenza dei termini di attivazione come previsto dalla delibera
168/04.
Qualora trascorsi 30 giorni lavorativi
dalla data di ricezione da parte del Distributore della documentazione
incompleta, se sono tuttavia presenti:
- Gli Allegati H ed I correttamente compilati e
sottoscritti
- Il certificato dei requisiti tecnico professionali dell'Installatore
o in alternativa la visura camerale, per gli impianti soggetti alla
Legge n. 46/90
l'accertamento viene classificato come impedito e il Distributore
attiva la fornitura senza aver effettuato l'accertamento della
sicurezza dell'impianto di utenza gas.
L'accertamento impedito determina:
l'addebito integrale degli oneri di accertamento al
Venditore;
la notifica al Comune dell'impossibilità per il
Distributore di effettuare l'accertamento documentale; di conseguenza il
Comune può effettuare una verifica tecnica sull'impianto di utenza in
loco;
addebito al Cliente finale di 60,00 €, per ogni
verifica tecnica effettuata dagli incaricati del Comune;
applicazione da parte del Comune delle sanzioni previste dalla
legislazione vigente ed eventuale sospensione della fornitura di gas, in
caso di esito negativo della verifica.
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare le pagine del sito
delle società di distribuzione e la delibera n. 87/06
e le sue successive modifiche ed integrazioni sul sito dell'AEEG.
Moduli e Allegati.
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