Il portale dei servizi Milano
Chi siamo Cosa facciamo Partner Contattaci Registrati
Modifica Dati
Modifica Password
Recupero Password
Norme a tutela del cliente
Consigli Luce e Gas
Infocantieri
Telefoni utili
 
Home > Servizi Online > Garanzie > Condizioni contrattuali di servizio

Condizioni contrattuali del servizio di vendita (delibera AEEG n. 229/01)

Con le deliberazioni del 18 ottobre 2001 n.229/01 e del 1 Aprile 2003 n.29/03 l'AEEG ha approvato le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali. Tali condizioni sono state previste per i contratti di vendita di gas naturale dei clienti del "mercato vincolato", per i contratti di vendita relativi al "mercato libero" le condizioni di cui sopra hanno valore di condizioni contrattuali di riferimento.

Viene di seguito riportata una sintesi delle misure disposte: per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare sul sito dell'AEEG la delibere n.229/01 e le successive modifiche ed integrazioni.

LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
Gli esercenti sono tenuti a fornire una modalità di autolettura o ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:

  1. almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno (almeno ogni sei mesi nel caso non sia disponibile una modalità di autolettura);
  2. almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno (almeno ogni quattro mesi nel caso non sia disponibile una modalità di autolettura);
  3. almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno (ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili).

In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva. Nelle bollette di acconto successive ad una mancata lettura di un gruppo di misura accessibile viene riconosciuto al cliente un indennizzo automatico di 30,00 € che raddoppia ad ogni mancata lettura consecutiva.
L'autolettura č valida ai fini della fatturazione a conguaglio, tranne in caso di non verosimiglianza del dato comunicato rispetto ai consumi storici. In tal caso viene resa nota al cliente la sua non validitą.

FATTURAZIONE
Fra una lettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente. Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza della variazione, limitatamente ai consumi successivi a tale data.
La periodicità di fatturazione deve essere:

  1. almeno quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno (deve essere inviata ogni anno almeno una bolletta di conguaglio);
  2. almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno (deve essere inviata ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio);
  3. almeno mensile e con bollette calcolate su consumi effettivi per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno (ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili).

In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione all 'utente del documento recante l' esito delle verifiche.

PAGAMENTO E MORA
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere anche la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua (pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali) e il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
L 'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest' ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora. Per i primi 10 giorni di ritardo il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento dei soli interessi legali.

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
L'esercente deve offrire la possibilità di rateizzare il pagamento di una bolletta:

  1. per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
  2. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
  3. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
    In qualunque caso l'esercente non è tenuto a rateizzare una bolletta inferiore a 50,00 €.

GARANZIA
L 'esercente può richiedere al cliente, all' atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale (massimo 25,00 € per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, massimo 77,00 € per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno e al massimo il valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno) o la prestazione di equivalente garanzia.
Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dal termine del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.
La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.

RECLAMO
L 'esercente consegna al cliente all' atto della stipulazione del contratto (o quando il cliente ne faccia richiesta) un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il cliente può comunque inoltrare reclamo con ogni altro mezzo che consenta di accertare la data del ricevimento.

 

Torna alla pagina introduttiva



    Servizi Online   Vendita Energia Online

Casa:  Per la tua Casa  |   Per Abitare  |   Per Vivere

Utilitą:  Emergenze  |   Centri di Assistenza  |   Taxi
© Copyright 2006 Miservi. Tutti i diritti riservati