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Condizioni contrattuali del servizio di vendita
(delibera AEEG n. 229/01)
Con le deliberazioni del 18 ottobre 2001 n.229/01 e
del 1 Aprile 2003 n.29/03 l'AEEG ha approvato le condizioni
contrattuali del servizio di vendita del gas naturale
ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali.
Tali condizioni sono state previste per i contratti
di vendita di gas naturale dei clienti del "mercato
vincolato", per i contratti di vendita relativi
al "mercato libero" le condizioni di cui sopra
hanno valore di condizioni contrattuali di riferimento.
Viene di seguito riportata una sintesi delle misure
disposte: per ulteriori approfondimenti vi invitiamo
a consultare sul sito dell'AEEG la delibere
n.229/01
e le successive modifiche ed integrazioni.
LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
Gli esercenti sono tenuti a fornire una modalità
di autolettura o ad inviare presso il cliente un operatore
con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di
misura:
-
almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi
fino a 500 mc/anno (almeno ogni sei mesi nel caso
non sia disponibile una modalità di autolettura);
-
almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con
consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno
(almeno ogni quattro mesi nel caso non sia disponibile
una modalità di autolettura);
-
almeno una volta al mese per i clienti con consumi
superiori a 5000 mc/anno (ad esclusione dei mesi in
cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi
medi mensili).
In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni
qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore
con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di
misura, l'esito deve essere una lettura effettiva. Nelle
bollette di acconto successive ad una mancata lettura
di un gruppo di misura accessibile viene riconosciuto
al cliente un indennizzo automatico di 30,00 €
che raddoppia ad ogni mancata lettura consecutiva.
L'autolettura č valida ai fini della fatturazione a
conguaglio, tranne in caso di non verosimiglianza del
dato comunicato rispetto ai consumi storici. In tal
caso viene resa nota al cliente la sua non validitą.
FATTURAZIONE
Fra una lettura e quella successiva la fatturazione
può avvenire sulla base dei consumi presunti,
stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici
del cliente. Le variazioni delle tariffe devono essere
applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza
della variazione, limitatamente ai consumi successivi
a tale data.
La periodicità di fatturazione deve essere:
-
almeno quadrimestrale per i clienti con consumi
fino a 500 mc/anno (deve essere inviata ogni anno
almeno una bolletta di conguaglio);
-
almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori
a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno (deve essere inviata
ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio);
-
almeno mensile e con bollette calcolate su consumi
effettivi per i clienti con consumi superiori a 5000
mc/anno (ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici
sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili).
In presenza di errori nella fatturazione a danno del
cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato
entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione
all
'utente del documento recante l'
esito delle verifiche.
PAGAMENTO E MORA
Il termine di scadenza per il pagamento non può
essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione
della bolletta. Qualora il cliente non rispetti tale
termine, l'esercente può richiedere anche la
corresponsione degli interessi di mora calcolati su
base annua (pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di 3,5 punti percentuali) e il pagamento delle spese
postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
L
'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'
ultimo
una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice
indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve
provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le
modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento
all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di
mora, la fornitura di gas può essere sospesa,
nonché i costi delle eventuali operazioni di
sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta
comunicazione ha valore di costituzione in mora. Per
i primi 10 giorni di ritardo il cliente buon pagatore
è tenuto al pagamento dei soli interessi legali.
RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
L'esercente deve offrire la possibilità di rateizzare
il pagamento di una bolletta:
-
per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno,
qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al
doppio dell'addebito più elevato fatturato
nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente
alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso
in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella
bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle
bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente
alla variazione stagionale dei consumi;
-
per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento
del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente,
venga richiesto il pagamento di corrispettivi per
consumi non registrati dal gruppo di misura;
-
per i clienti con un gruppo di misura accessibile
a cui, a causa di una o più mancate letture,
sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
In qualunque caso l'esercente non è tenuto
a rateizzare una bolletta inferiore a 50,00 €.
GARANZIA
L
'esercente può richiedere al cliente, all'
atto
della stipulazione del contratto di vendita, il versamento
di un deposito cauzionale (massimo 25,00 € per
i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, massimo 77,00
€ per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno
e fino a 5000 mc/anno e al massimo il valore di una
mensilità di consumo medio annuo al netto delle
imposte per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno)
o la prestazione di equivalente garanzia.
Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre
30 giorni dal termine del contratto di vendita, maggiorato
degli interessi legali.
La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito
della bolletta è considerata forma di garanzia
equivalente al deposito cauzionale per i clienti con
consumi fino a 5000 mc/anno.
RECLAMO
L
'esercente consegna al cliente all'
atto della stipulazione
del contratto (o quando il cliente ne faccia richiesta)
un modulo prestampato recante modalità e procedure
da seguire per l'inoltro del reclamo. Il cliente può
comunque inoltrare reclamo con ogni altro mezzo che
consenta di accertare la data del ricevimento.
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