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Accordo tra Confservizi Lombardia - Associazioni dei Consumatori
Sul regolamento per la sperimentazione della procedura di conciliazione delle controversie in attuazione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2005 tra Confservizi Nazionale e Associazioni Nazionali dei Consumatori
Indice
Art.1 - Procedura di conciliazione: natura ed ambito di applicazione
Art. 2 - Ufficio di Conciliazione
Art. 3 - Commissione di Conciliazione
Art. 4 - Procedura di conciliazione
Art. 5 - Conclusione della Procedura di Conciliazione
Art. 6 - Disposizioni finali
Regolamento Integrativo per LGH - Linea Group Holding
Articolo unico
Regolamento Integrativo per A2A
Articolo unico
Aggiornamenti
Aggiornamenti successivi
Il Modulo della Domanda di Conciliazione in vigore dal 1° gennaio 2009
Modulo
Art.1 - Procedura di conciliazione: natura ed ambito di applicazione
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Il presente Regolamento, che attua il Protocollo d'Intesa del 26 aprile 2005 sottoscritto da Confservizi Nazionale e le Associazioni Nazionali dei Consumatori, è stato sottoscritto tra le seguenti Aziende associate a Confservizi Lombardia
A2A S.p.A.
LINEA GROUP HOLDING S.p.A.
ASPEM S.p.A. Varese
ASPM Soresina Servizi S.p.A.
e le seguenti Associazioni Regionali dei Consumatori della Lombardia
ADICONSUM LOMBARDIA
ADUSBEF
CITTADINANZATTIVA
CONFCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
ADOC LOMBARDIA
CONIACUT
ASSOUTENTI LOMBARDIA
CODICI
ALTROCONSUMO
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
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Le modalità di attuazione della procedura di conciliazione (di seguito Procedura) per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardano:
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i clienti elettrici che hanno stipulato contratti di fornitura di energia elettrica per uso domestico, nonché per uso condominiale, con potenza impegnata pari od inferiore a 15 kw;
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i clienti gas che hanno stipulato contratti di fornitura gas per uso domestico, nonché per uso condominiale, con consumo annuo fino a 50.000 m3.
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Il presente Regolamento disciplina il periodo di sperimentazione della Procedura che avrà una durata di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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Durante il periodo di sperimentazione, la Procedura riguarderà unicamente controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas che abbiano ad oggetto:
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Ricostruzione dei consumi da accertato malfunzionamento del contatore;
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Fatture di importi anormalmente rilevati rispetto alla media degli importi fatturati al Cliente negli ultimi anni;
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Gestione della riduzione della potenza o sospensione della fornitura per contestata morosità del Cliente.
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Al termine del periodo di sperimentazione le parti si incontreranno per verificare l'applicazione della Procedura e concordare le eventuali implementazioni. Durante tale periodo le Aziende di cui al punto 1 provvederanno a monitorare il numero dei reclami scritti relativi ad altre tipologie di controversie insorte con i propri clienti, al fine di valutare l'estensione della Procedura anche a tali tipologie.
Art. 2 - Ufficio di Conciliazione
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A partire dall'inizio del periodo di sperimentazione, ciascuna delle Aziende di cui al comma 1 del precedente art. 1, istituirà un Ufficio di Conciliazione deputato a trattare le controversie di cui all'art.1, comma 4. Gli Uffici di Conciliazione istituiti dalle Aziende sono i seguenti:
| Azienda |
Indirizzo |
Telefono |
Fax |
E-mail |
| A2A SPA |
Corso di Porta Vittoria 4 |
02 77203969 |
02 77205079 |

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| Linea Group Holding SPA |
Via Persico 31 |
0372 8021 |
0372 802102 |

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| ASPEM Gas SRL |
Via S. Giusto 6 |
0332 290238 |
0332 290726 |

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| ASPM Soresina Servizi SPA |
Via Cairoli 27 |
0374 341858 |
0374 381838 |

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Le Aziende comunicheranno inoltre a Confservizi gli eventuali aggiornamenti dei dati anagrafici dei loro Uffici di Conciliazione.
Art. 3 - Commissione di Conciliazione
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Presso l'Ufficio di Conciliazione è istituita una Commissione di Conciliazione costituita da due membri: il primo nominato dall'Azienda e l'altro dalle Associazioni dei Consumatori per il cui tramite il Cliente ha presentato Domanda di Conciliazione.
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I conciliatori verranno inseriti in un apposito elenco tenuto da Confservizi e consultabile sul sito dell'Associazione. L'elenco verrà aggiornato qualora le Associazioni dei Consumatori, nonché le Aziende, comunichino i nuovi nominativi di persone da loro designate quali conciliatori.
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Ai fini della Procedura, potranno essere nominati conciliatori solo le persone iscritte nell'elenco di cui al precedente comma 2, che abbiano frequentato idonei corsi di formazione.
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Il programma didattico dei Corsi di Formazione dei conciliatori e degli operatori delle Associazioni Consumatori sarà concordato fra le parti in collaborazione e con la supervisione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
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Al fine di facilitare la corretta applicazione della presente procedura di conciliazione, le parti sono impegnate a programmare idonei Corsi di Formazione anche per gli operatori degli Sportelli Territoriali delle Associazioni dei Consumatori della Lombardia.
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L'incarico di conciliatore è a tempo indeterminato, salvo revoca della parte che ha provveduto alla nomina.
Art. 4 - Procedura di conciliazione
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La Procedura di Conciliazione ha lo scopo di agevolare la risoluzione delle controversie in modo rapido ed economico e si attiva attraverso la presentazione di una Domanda di Conciliazione redatta su appositi moduli disponibili sul sito delle Aziende, delle Associazioni dei Consumatori firmatarie, e di Confservizi.
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La Procedura di Conciliazione può essere avviata solo dopo che il Cliente abbia esposto all'Azienda un Reclamo scritto ai sensi delle delibere in materia di qualità del servizio emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Il reclamo deve essere inviato via fax, a mezzo raccomandata a/r o via e-mail, o internet dal Cliente o dall'Associazione dei Consumatori cui lo stesso ha conferito mandato, ai sotto indicati recapiti delle Aziende:
| Azienda |
Indirizzo |
Telefono |
Fax |
E-mail |
| A2A SPA |
Corso di Porta Vittoria 4 |
02 77203519 |
02 77208103 |

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| Linea Group Holding SPA |
Via Persico 31 |
0372 8021 |
0372 802102 |

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| ASPEM Gas SRL |
Via S. Giusto 6 |
0332 290238 |
0332 290726 |

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| ASPM Soresina Servizi SPA |
Via Cairoli 27 |
0374 341858 |
0374 381838 |

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Qualora, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato dalla normativa regolatoria vigente per la risposta ai reclami da parte dell'esercente, al Cliente non sia pervenuta alcuna risposta, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente può attivare la Procedura presentando all'Ufficio di Conciliazione dell'Azienda una Domanda di Conciliazione.
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La Domanda di Conciliazione deve essere sottoscritta dal Cliente e deve essere presentata all'Ufficio di Conciliazione dell'Azienda interessata per il tramite di una Associazione dei Consumatori firmataria del Protocollo d'Intesa cui il Cliente ha conferito apposito mandato, unitamente alla documentazione ritenuta utile per trattazione della controversia
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L'Ufficio di Conciliazione trasmette entro 15 giorni alla Commissione di Conciliazione il fascicolo contenente la Domanda e la documentazione che ritiene necessaria ai fini della trattazione della controversia e, d'intesa con i conciliatori, fissa nel più breve tempo possibile la data in cui sarà esaminata la controversia.
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In sede di esame della Domanda, la Commissione verifica preliminarmente che le parti siano state pienamente informate del fatto che:
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la Commissione non decide la controversia oggetto della Domanda, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe;
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in ogni momento e con le stesse modalità prescritte per la presentazione, sia il Cliente sia l'Azienda hanno diritto di ritirare la Domanda e di adire altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale della controversia, nonché la magistratura ordinaria;
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sia il Cliente sia l'Azienda possono rifiutare la soluzione proposta dalla Commissione;
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la Commissione e gli addetti all'Ufficio di Conciliazione sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
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La Commissione esamina il caso e la documentazione fatta pervenire dalle parti. Laddove lo ritenga necessario, la stessa può chiedere alle parti, i chiarimenti necessari in merito alle ragioni delle rispettive posizioni.
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Nel caso in cui vengano accertate ragioni di improcedibilità della Domanda, la Commissione ne dà comunicazione all'Azienda coinvolta ed all'Associazione dei Consumatori mandataria della Domanda.
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La presente procedura garantisce la necessaria trasparenza, salvaguardando la riservatezza dei dati relativi ai Clienti.
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Durante l'esperimento della Conciliazione, nel caso in cui la stessa sia stata considerata procedibile, vengono sospese le azioni delle Aziende volte al recupero del credito oggetto di conciliazione.
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Qualora il Cliente sia presente in sede di Commissione, sarà invitato a sottoscrivere quanto definito.
Art. 5 - Conclusione della Procedura di Conciliazione
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L'Ufficio di Conciliazione, qualora la Commissione abbia raggiunto un accordo per la soluzione della controversia, comunica all'Associazione di Consumatori mandataria, la proposta formulata dalla Commissione già accettata dall'Azienda.
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Se il Cliente accetta la proposta di cui al comma 1, ne dà comunicazione, sempre per il tramite dell'Associazione dei Consumatori che rappresenta il Cliente, all'Ufficio di Conciliazione nei 7 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui al comma 1. L'Ufficio di Conciliazione provvederà a redigere verbale di conciliazione sottoscritto dai membri della Commissione che verrà inviato all'Associazione per la firma del Cliente.
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L'Associazione dei Consumatori provvederà all'invio del verbale, debitamente sottoscritto dal cliente, all'Ufficio di Conciliazione dell'Azienda interessata.
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L'originale del verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti, sarà tenuto presso l'Ufficio di Conciliazione.
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Il verbale di conciliazione, sottoscritto dall'Azienda, dal Cliente e dalla Commissione di Conciliazione, ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
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In caso di mancato accordo verrà redatto dall'Ufficio di Conciliazione un verbale di mancata conciliazione sottoscritto dalla Commissione, che verrà depositato presso l'Ufficio di Conciliazione.
Art. 6 - Disposizioni finali
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Il presente Regolamento è messo a disposizione dei Clienti tramite pubblicazione per via telematica sul sito Internet delle Aziende ai seguenti indirizzi:
| Azienda |
Sito |
| A2A SPA |
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| Linea Group Holding SPA |
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| ASPEM Gas SRL |
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| ASPM Soresina Servizi SPA |
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e presso le sedi territoriali di Confservizi e delle Associazioni dei Consumatori firmatarie e i rispettivi loro siti internet.
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Le Parti intendono sottoporre la procedura di conciliazione volontaria paritetica disciplinata dal presente Regolamento alla validazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Regolamento Integrativo per LGH - Linea Group Holding
Articolo unico
Il campo di applicazione del presente Regolamento di attuazione della procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, è esteso anche ai Clienti del settore della Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani gestito da LGH - LINEA GROUP HOLDING
Regolamento Integrativo per A2A
Articolo unico
Il campo di applicazione territoriale del presente Regolamento sarà progressivamente e gradualmente esteso a tutti i clienti elettricità e gas del Gruppo A2A. In particolare, si comincerà con i Clienti Elettricità con punti di fornitura nei Comuni di Milano e Rozzano e con i Clienti Gas con punti di fornitura nei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bollate, Novate Milanese, Corsico, Peschiera Borromeo, Segrate, Rosate, Pioltello, Buccinasco e Cassano D'Adda per il periodo di sperimentazione. Al termine di detto periodo A2A estenderà il campo di applicazione territoriale anche agli altri Clienti della Lombardia.
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