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Il mercato del gas naturale
Il monopolio legale nato nell'immediato dopoguerra con la nasciata dell'ENI di Mattei
è durato pressoché immutato fino ai primi anni del ventunesimo secolo, in particolare fino
al 23 Maggio 2000 quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 164,
il cosiddetto decreto Letta. “Nei limiti delle disposizioni
del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua
forma e comunque utilizzato, sono libere”. D.Lgs. 164/00 Tale decreto, recependo una direttiva europea, ha stabilito
che dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti, anche i piccoli consumatori, fossero liberi di acquistare il gas dal fornitore prescelto.
Il mercato, prima gestito in regime di monopolio, si è avviato, grazie alla liberalizzazione di
alcune attività, a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio vendono il gas
proponendo offerte diverse e facendosi quindi concorrenza. La liberalizzazione del mercato infatti è
strettamente dipendente dall’esistenza di più soggetti autorizzati alla vendita del gas operanti
in varie zone del territorio nazionale. La via scelta per aprire il mercato è stata quella di
scomporre e suddividere su più soggetti le varie fasi che contraddistinguono la vendita del gas ai clienti
finali (c.d. unbundling): per arrivare a questo risultato le società integrate verticalmente (cioè quelle le cui attività
spaziavano dall'estrazione della materia prima, all'importazione fino alla vendita al cliente finale) sono state obbligate a
suddividere le proprie attività fra soggetti giuridici diversi (separazione societaria). La figura che è una
schematizzazione della struttura del mercato dal punto di vista delle attività della filiera.
Il decreto legislativo n.164/00 stabilisce pertanto che chi vende il gas al cliente finale deve
necessariamente essere una società di vendita autorizzata alla sola vendita dell’energia
e non può essere coincidente con il soggetto distributore. Il cliente finale,
pertanto, non acquista il gas dall'impresa che lo “distribuisce”
(cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso i tubi), ma dalle
aziende che sono state autorizzate alla “vendita” dal Ministero delle Attività Produttive.
Con la liberalizzazione, quindi sono nate nuove società di vendita di gas.
I distributori, società nate per effetto dell’unbundling voluto dal decreto Letta, effettuano
il solo trasporto del gas per conto delle aziende di vendita, e sono obbligati a offrire a tutti i venditori
condizioni identiche e senza discriminazioni per le proprie prestazioni. Le imprese di distribuzione sono inoltre
responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete di trasporto stessa.
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